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Whistleblowing

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico: whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2025, 10:46

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto una norma finalizzata a tutelare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro. Tale misura è nota con il termine whistleblowing.

Precisamente l’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, inserisce all’interno del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,. n. 165 l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", che vieta il ricorso a sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro delsegnalante (whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179. “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha ampliato modalità e forme di tutela per i dipendenti pubblici e disposto analoghe forme di tutela anche per i dipendenti del settore privato.

Il comma 5 dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 24/2023 entrano in vigore a partire dal 15 luglio 2023.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e privato.
Il Comune di Cortemaggiore ha messo a disposizione di dipendenti, collaboratori, fornitori e cittadini che intendono segnalare situazioni di illecito un canale interno di segnalazione conforme alla normativa. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima.Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • Al momento dell’invio della segnalazione il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’Ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

EFFETTUA LA SEGNALAZIONE: https://comunedicortemaggiore.whistleblowing.it/

I segnalanti possono anche utilizzare un canale esterno di segnalazione tramite l'applicativo dedicato di ANAC quando:

  • non è prevista nel contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale interno di segnalazione;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, in caso di segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione potrebbe detrminare un rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere cge la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

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