Descrizione
La circolare specifica che “l'attestazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”.
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento è la seguente:
Superficie per abitante
1 abitante - 14 mq
2 abitanti - 28 mq
3 abitanti - 42 mq
4 abitanti - 56 mq
per ogni abitante successivo + 10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona - 9mq
Stanza da letto per 2 persone - 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,7 mt derogabili a 2,55 mt per i comuni montani e a 2,4 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati, se non finestrati, di impianto di aspirazione meccanica
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
In Emilia-Romagna, il numero massimo di persone che possono essere ospitate in un alloggio, e quindi indicato nel certificato di idoneità alloggiativa, è definito principalmente dalla superficie dell'appartamento e, in secondo luogo, dalla composizione dei locali, in particolare le stanze da letto. Non è un fattore esclusivo, ma un insieme di entrambi.
Documenti
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Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
L’attestato di idoneità abitativa può essere chiesto da:
- il proprietario dell'alloggio
- l’intestatario del contratto di locazione
- l'ospite o colui che risiede o è domiciliato nell'alloggio.
Riferimenti normativi
L'attestato deve essere ottenuto quando il cittadino extracomunitario intende:
- sottoscrivere chiedere un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 5-bis e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 8-bis, com. 1)
- chiedere il visto per familiari al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 3)
- ottenere il ricongiungimento familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 29 e Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. c)
- ottenere la coesione familiare (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 30, com. 1, let. c)
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9 e del Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16).
Indipendentemente dal nome utilizzato (si parla, infatti, indifferentemente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa è un attestato di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali.
La Circolare ministeriale 17/04/2012, n. 3 ha chiarito che l'attestato di idoneità abitativa non è un certificato quindi:
- non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46)
- non ha scadenza (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41), ma deve essere rinnovato ogni volta che cambiano le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
L'attestazione di idoneità abitativa non sostituisce la segnalazione certificata per l'agibilità.
Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2026, 12:07