Descrizione
La circolare specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti”.
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova tabella di riferimento è la seguente:
Superficie per abitante
1 abitante - 14 mq
2 abitanti - 28 mq
3 abitanti - 42 mq
4 abitanti - 56 mq
per ogni abitante successivo + 10 mq
Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona - 9mq
Stanza da letto per 2 persone - 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno)
Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,7 mt derogabili a 2,55 mt per i comuni montani e a 2,4 mt per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli
Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati, se non finestrati, di impianto di aspirazione meccanica
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
In Emilia-Romagna, il numero massimo di persone che possono essere ospitate in un alloggio, e quindi indicato nel certificato di idoneità alloggiativa, è definito principalmente dalla superficie dell'appartamento e, in secondo luogo, dalla composizione dei locali, in particolare le stanze da letto. Non è un fattore esclusivo, ma un insieme di entrambi.
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Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2025, 09:38