Descrizione
A chi è rivolto
Ai soggetti proprietarie di fabbricati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale IMU L. 160/2019.
Descrizione
In caso di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai fini IMU è possibile inviare una dichiarazione per ottenere una riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo dell'imposta.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante et.) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
La dichiarazione si invia online.
Approfondimenti
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali
condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 ed ai sensi del Regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della
Regione Emilia – Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi.
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla
destinazione originaria e/o autorizzata e deve essere libero da cose, persone e in esso non
devono essere in corso lavori.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con
diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o
inabitabili.
Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione;
b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al
comma 2. Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, e a pena
di decadenza del beneficio fiscale, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente allegata alla
dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo della lettera b).
In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4,
lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
comma 4, lettera b).
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Come fare
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione.
Si può inviare il modello compilato e firmato – unitamente agli allegati - all’indirizzo pec comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it
Costi
N. 2 marche da bollo da € 16,00 cad.
€ 52,00 per diritti disegreteria
Cosa serve
Occorre allegare la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità redatta da tecnico abilitato.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente Abbattimento 50% base imponibile IMU ai sensi art. 1 c. 747 L. 160/2019 dalla data della presentazione della dichiarazione.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: La dichiarazione deve essere presentata al realizzarsi delle condizioni di inagibilità sopra descritte. La riduzione si applica dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva
Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Doc
Licenza di distribuzione
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2025, 12:23